Amministrazione Trasparente: Presentazione
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Per Open Data (dati aperti) ed Amministrazione Trasparente, in estrema sintesi, si intendono le informazioni pubblicate e diffuse dalle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali, in relazione all’obbligo posto ex lege a loro carico di rendere disponibili e liberamente accessibili a tutti sul web alcune tipologie di dati, in formato aperto, cioè senza restrizioni o forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

… … ma cosa significa … amministrazione trasparente e aperta … disponibilità dei dati … accessibilità alle informazioni … open government … open data … ? 

Consulta, a tal fine, il seguente approfondimento:

[Visualizza ALLEGATO_1_NOZIONI_OPENGOVERNMENT_OPENDATA]

 

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, per l’Utenza non giuridicamente qualificata, che la normativa sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni non si applica alla Giurisdizione intesa come celebrazione dei processi civili e penali, bensì solo alle attività amministrative di gestione e funzionamento dell’apparato istituzionale ed organizzativo dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici Giudiziari dislocati sul territorio.

Infatti, la normativa vigente in materia di “Amministrazione Trasparente”, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, c.d. “Decreto Trasparenza”, si riferisce ai  dati, alle informazioni  e  ai  documenti  detenuti  dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle altre entità assimilate, concernenti l'organizzazione e l'attività  amministrativa.

Infatti, ai sensi dell’art. 2, le disposizioni del “Decreto Trasparenza” disciplinano la  libertà di accesso  di  chiunque  ai dati, alle informazioni e ai  documenti  detenuti  dalle PP.AA., libertà garantita, nel rispetto dei limiti  relativi  alla  tutela  di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e gli obblighi di pubblicazione aventi ad oggetto documenti, informazioni e dati relativi l'organizzazione, le attività svolte dalle PP.AA. e le modalità per la loro realizzazione.

L’Amministrazione Giudiziaria è un organismo caratterizzato dallo svolgimento, al suo interno, di due funzioni istituzionali, quella amministrativa e quella giurisdizionale ed è, pertanto, fondamentale, in tal sede, distinguere l’amministrazione in senso tecnico dalla giurisdizione, cioè gli atti amministrativi finalizzati al funzionamento, all’organizzazione, alla gestione del personale e dei servizi … … dall’attività giurisdizionale, cioè dalla celebrazione dei processi civili e penali, dai provvedimenti della magistratura e dai relativi adempimenti di cancelleria.

Sul punto l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle Linee Guida nr. 1309 del 28/12/2016 in materia di accesso civico c.d. “generalizzato”, precisa - al paragrafo 7.6 - quanto di seguito riportato nel seguente approfondimento:

[Visualizza ALLEGATO_2-BIS_ANAC_1309_PAR.7.6_ATTI GIUDIZIARI]


Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, c.d. “Decreto Trasparenza”, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ha evidenziato che essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino (art. 1 del D.Lgs. 33/2013).

In particolare, la normativa in questione disciplina la  libertà di accesso  di  chiunque  ai  dati  e  ai  documenti  detenuti  dalle PP.AA., nel rispetto dei limiti  relativi  alla  tutela  di interessi  pubblici  e  privati  giuridicamente  rilevanti,   tramite l'accesso  civico  e   tramite   la   pubblicazione   di   documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività  delle PP.AA. e le modalità per la loro realizzazione; per pubblicazione  si  intende  la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole  tecniche di  cui  all'allegato  A,  nei  siti  istituzionali  delle  PP.AA.  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati concernenti   l'organizzazione   e   l'attività   delle    PP.AA., cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere ai siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed identificazione.

Riguardo l’ambito soggettivo di applicazione, si rinvia all’art. 2-bis che delimita una nozione di Pubblica Amministrazione ben più ampia di quella comunemente recepita: Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici Economici, Ordini Professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati, società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati.

 

È importante sottolineare che il Legislatore del c.d. “Decreto Trasparenza”:

  • ha reso generale e prevalente il principio di pubblicità e trasparenza, sancendo che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione,  tale da tradursi nella definizione di interventi organizzativi e individuali ed, altresì, che le PP.AA. garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance; 
  • ha rafforzato la tutela del diritto alla conoscibilità, prevedendo - salve specifiche limitazioni ed esclusioni - che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha  diritto di  conoscerli,  di  fruirne  gratuitamente,  di   utilizzarli   e riutilizzarli.

Particolare attenzione è stata posta alla Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, prevedendo un apposito sito internet (“Soldi Pubblici”) che consenta l’accesso immediato ai dati dei pagamenti delle PP.AA., per tipologia di spesa sostenuta, amministrazioni che  l'hanno effettuata e ambito temporale di riferimento; inoltre, ciascuna   P.A. pubblica   sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della  sezione "Amministrazione trasparente", i  dati  sui  propri  pagamenti  e  ne permette la  consultazione  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Infine, è stato espressamente disposto che, ai  fini  della   piena   accessibilità  delle   informazioni pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente

L’intento è quello di favorire, attraverso lo strumento della trasparenza, la partecipazione dei cittadini all’attività delle PP.AA. mediante un controllo diffuso da parte degli operatori, degli utenti e di ogni cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; essa assicura la conoscenza dei servizi resi, delle caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle modalità di erogazione, sottopone al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento, previene i fenomeni corruttivi e promuove l’integrità; la trasparenza, dunque, intensifica la rete di informazioni ed è il primo antidoto alla corruzione.

È, pertanto, negli obiettivi dell’Amministrazione Trasparente valorizzare le specificità dei bisogni informativi anche dell’Utenza che si rivolge alla Giustizia: tuttavia, il c.d. “Servizio Giustizia” solo in parte può essere ricompreso in tale ambito, esulando dalle competenze dell’Amministrazione gli aspetti organizzativi ed informativi che riguardano specificamente l’attività giurisdizionale, la quale non rientra nell’ambito di applicazione della legge sulla trasparenza, né di altre leggi destinate alle Amministrazioni Pubbliche.

Amministrazione Trasparente: il vigente quadro normativo

Con Legge 190/2012 e suc. mod. [Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione] il Governo è stato delegato ad adottare un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.

In attuazione della Legge Delega di cui sopra, è stato emanato il D. Lgs. 33/2013 [Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni], in vigore dal 20/04/2013 e, da ultimo, modificato dal D.Lgs. 97/2016 [Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche], c.d. “Decreto Trasparenza”, in vigore dal 23/6/2016 secondo i seguenti meccanismi di progressione temporale:

  • in sintesi, il processo di adeguamento delle PP.AA. finalizzato alla piena applicazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, deve essere portato a termine massimo entro il 23/12/2016 (6 mesi dal 23/6/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016), assicurando l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico c.d. generalizzato ex art. 5/2°c. del riformato D.Lgs. 33/2013;
  • viceversa, decorso 1 annodal 23/6/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016), ossia dal 24/06/2017 in poi, acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione ex art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013 dei dati che le Banche Dati (centralizzate), di cui all'Allegato B del D.Lgs. 33/2013, renderanno evidenti sui propri archivi, avendole acquisite dalle singole PP.AA. detentrici dei dati stessi; quest'ultime dovranno, entro la stessa data, verificare la completezza e la correttezza dei dati già comunicati agli organismi titolari di dette Banche Dati e, ove necessario, trasmettere loro i dati mancanti o aggiornati.

Per conoscere la normativa in atto vigente di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, si rende disponibile il seguente pdf contenente il testo di legge sopra richiamato, estratto in data 18/1/2017 dal sito www.normattiva.it:

[Visualizza ALLEGATO_3_D.LGS._33_2013_97_2016]

In ogni caso, per l’aggiornamento in tempo reale, si consiglia la diretta consultazione del sito www.normattiva.it/ricerca/semplice, inserendo nella tabella RICERCA SEMPLICE il numero del D.Lgs., il giorno, il mese e l’anno (o semplicemente il numero e l’anno); analogamente per visualizzare solo il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Per ulteriori chiarimenti sull’applicazione della normativa, si rinvia alla sezione “FAQ in materia di Trasparenza” del sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al seguente link:
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza

 

In materia e come prescritto ex lege, l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC ha adottato due Linee Guida, una (1309/2016) relativa al diritto di accesso civico “generalizzato”, c.d. FOIA (Freedom of Information Act, "atto per la libertà d’informazione", del sistema giuridico anglosassone) e l’altra (1310/2016) riguardante l’attuazione degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni (indicazioni sui criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché sull’organizzazione della sezione «Amministrazione Trasparente»; di seguito si richiamano i documenti e le informazioni rese dall’ANAC sul proprio sito istituzionale.

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=4a54031c0a778042569a4de35fcf8a89
Comunicato ANAC del 29/12/2016 - Linee Guida FOIA e TRASPARENZA: Approvate in data 28/12/2016 le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 97/2016.

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666
ANAC - Linee Guida “FOIA” - Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016: «Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico (c.d. generalizzato) di cui agli artt. 5/2°c. e 5-bis/6°c. del D.Lgs. 33/2013».
[Visualizza ALLEGATO_4_ ANAC_ACCESSO_CIVICO_FOIA_LINEE_GUIDA_1309_28.12.2016]

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667
ANAC - Linee Guida “TRASPARENZA” - Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016: «Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016», con prospetto allegato in formato pdf.
[Visualizza ALLEGATO_5_ANAC_TRASPARENZA_LINEE_GUIDA_1310_28.12.2016]
[Visualizza ALLEGATO_6_ANAC_TRASPARENZA_ALL.L.G._1310_28.12.2016]

Acronimi in uso corrente

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

OIV

Organismo Indipendente di Valutazione (della performance)

PTPCT

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

RPCT

Responsabile  per  la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Per conoscere il profilo istituzionale in sintesi dell’ANAC, consulta il seguente approfondimento in formato pdf:

[Visualizza ALLEGATO_6-BIS_ANAC_DEFINIZIONE]

 

L’approccio open del sito del Tribunale di Reggio Calabria

In quest’ottica, l’intera architettura del nuovo sito del Tribunale di Reggio Calabria è improntata, nei contenuti, al principio della trasparenza amministrativa (open data), in quanto progettata ab origine come un portale fortemente “collaborativo” (in ogni aspetto e da ogni angolatura) e strettamente ispirato, anche in sede descrittiva dell’organizzazione e delle modalità di erogazione dei servizi, ad un “approccio open” verso il “navigatore” utente o potenziale utente, giuridicamente qualificato o comunemente interessato.

Tale impostazione trova fondamento e legittimità nel medesimo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 - Aggiornamento 2015, del Ministero della Giustizia (link: www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=ART1118471), dove si legge testualmente: “Nella consapevolezza che obiettivo precipuo di ogni amministrazione sia quello di restituire all’utenza, qualificata e non, la specificità dei servizi resi secondo il settore di competenza, si intende dar conto anche di taluni “progetti trasparenza” che, andando ben al di là dei pur onerosi obblighi di trasparenza imposti dal legislatore, intendono favorire l’efficacia e la comprensione dei fenomeni che regolano il servizio giustizia, anche al fine raccogliere eventuali sollecitazioni da parte dei più diretti interessati.”.

La “propensione alla trasparenza”, nel delineare l’architettura del sito del Tribunale di Reggio Calabria, ha costituito – altresì – anche occasione di efficienza: si è reso necessario, infatti, delineare preliminarmente una visione unitaria della regolamentare di alcune materie, alla quale è seguita l’adozione della modulistica guidata e standardizzata per tutti gli addetti ai lavori.

La necessità o l’opportunità di pubblicare online dati e informazioni per l’Utenza, inoltre, può costituire il volano per dar corso ad adempimenti di amministrazione attiva (regolamentazione e/o riorganizzazione), nonché ad aggiornamenti professionali e step formativi del personale preposto.

Altro elemento fondante dell’approccio “open” del sito in questione è stato quello di considerare la variegata tipologia di utenza alla quale il Tribunale si rivolge, prestando attenzione al diverso livello di presentazione e di linguaggio che le informazioni devono avere secondo i potenziali navigatori, rispettandone le abilità e gli interessi di ogni categoria: vi è una tipologia di dati che sono pubblicati perché vengano consultati dai cittadini, con una valenza informativa e, per i diretti interessati, anche e soprattutto formativa; ce ne sono altri – invece - che sono utilizzati da un'utenza giuridicamente e tecnicamente qualificata, con una valenza di assistenza tecnica e specialistica (ad esempio, gli avvocati ed i liberi professionisti in genere).

In tale contesto, l’evoluzione dei sistemi di trasparenza, associati agli inevitabili cambiamenti strutturali e organizzativi, consentirà – altresì – ai navigatori utenti, oltre la lettura della rappresentazione del dato, anche la sua usabilità e comparabilità, agevolando così per l’Amministrazione l'approccio e l’interazione con l'utenza, che avrà disagi inferiori per accedere ai servizi e, soprattutto, maggiore consapevolezza di ciò che può essere legittimamente chiesto e della procedura ex lege a tal fine necessaria.

 

L’architettura della parte quinta “Amministrazione Trasparente”

Considerata la recente (dal 23/12/2016) piena operatività della normativa sulla trasparenza, sull’accesso civico “semplice” e “generalizzato”, in atto si è ritenuto di intervenire mediante il seguente quadro sistemico, con riserva di successive integrazioni o modificazioni sia strutturali che nei contenuti. 

All’interno della Sezione Trasparenza si è cercato di dare all’utente informazioni sulla riforma legislativa del c.d. “Decreto Trasparenza” ed indicazioni sulle modalità operative di attuazione delle norme e di esercizio dei diritti, dalla pubblicazione obbligatoria all’accesso; sono, inoltre, fornite notizie sui diversificati livelli di responsabilità previsti nell’ambito della P.A., sui vari albi professionali, sugli incarichi conferiti agli ausiliari dei giudici, sulle spese di giustizia anticipate dall’Erario, sulle spese di funzionamento per affidamento di lavori, forniture e servizi e sulle statistiche giudiziarie.

Sono state, infine, inserite nel contesto “Amministrazione Trasparente” le sezioni dedicate alla Carta dei Servizi (in attesa programmazione), al Bilancio Sociale e alle Buone Prassi, in quanto diretta espressione del generale favor per la promozione della trasparenza che connota tutto il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016. 

Seguiranno altre eventuali sezioni che si renderanno a tal fine necessarie nel corso dello sviluppo applicativo della riforma, significando – tuttavia - che già l’intera architettura dell’attuale sito è stata improntata, ab origine, sul principio generale dell’open data in sede descrittiva dell’organizzazione e delle modalità di erogazione dei servizi.

 

In dettaglio

5^ PARTE DEL SITO: «Amministrazione Trasparente»

La 5^ PARTE del sito, denominata «Amministrazione Trasparente», è il risultato di un progetto realizzato e portato a termine nel 2017, ulteriormente implementato ed aggiornato nel 2018 e nell’anno in corso, denominato «L’applicazione del “Decreto Trasparenza” nell’articolazione periferica “Tribunale RC” dell’Amministrazione Giudiziaria (adeguamenti del sito istituzionale www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it, nell’architettura e nei contenuti, al D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)».

Per i dettagli del percorso di adeguamento del sito ai principi ed agli strumenti dell’Amministrazione Trasparenza si consulti il presente documento: [Visualizza  ALLEGATO_PROGETTO 2017_TRIB.RC_OPERAZIONE TRASPARENZA_CONSUNTIVO FINE 2017].

In sintesi, in questa parte del sito sono raggruppate le tematiche, riferite al Tribunale Ordinario, direttamente riconducibili ai contenuti normativi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, c.d. “Decreto Trasparenza”, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, i cui principi fondanti sono ampiamente descritti nella pagina «Amministrazione Trasparente: Presentazione».

All’interno della Sezione Trasparenza sono fornite all’utente informazioni sulla riforma legislativa del c.d. “Decreto Trasparenza” ed indicazioni sulle modalità operative di attuazione delle norme e di esercizio dei diritti, dalla pubblicazione obbligatoria all’accesso; sono, inoltre, fornite notizie sui diversificati livelli di responsabilità previsti nell’ambito della P.A., sui vari albi professionali, sugli incarichi conferiti agli ausiliari dei Giudici, sulle spese di giustizia anticipate dall’Erario, sulle spese di funzionamento per affidamento di lavori, forniture e servizi e sulle statistiche giudiziarie; sono infatti previste otto sub-sezioni, la prima dedicata a Presidenza – Magistratura e Dirigenza - Personale Amministrativo; le tre successive al diritto alla conoscibilità di dati e informazioni (pubblicazione obbligatoria, diritto di accesso, albi esperti e conferimenti incarichi agli ausiliari del Giudice); le ultime quattro all’utilizzo delle risorse pubbliche (costi della giustizia) ed ai flussi procedurali in gestione e relativi indici di produttività (dati statistici).

Sono inserite nel contesto “Amministrazione Trasparente” anche le sezioni dedicate alla Carta dei Servizi (in attesa programmazione), al Bilancio Sociale e alle Buone Prassi, in quanto diretta espressione del generale favor per la promozione della trasparenza che connota tutto il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Particolare attenzione, tuttavia, è riposta nella necessità di conciliare il principio della trasparenza con quello della privacy, mediante accorgimenti finalizzati a non immettere in rete dati personali, anche se qualificabili “comuni”: a titolo di esempio, dagli elenchi dei professionisti a vario titolo sono eliminati i dati concernenti le generalità, il codice fiscale, la partita IVA, i contatti, gli indirizzi di residenza o domicilio professionale ed, ovviamente, i dati processuali del registro generale o delle parti/imputati.  

 

Amministrazione Trasparente


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