Il Sequestro Penale Probatorio
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Aggiornato al 20/11/2017

L’attività in materia è svolta dalla Cancelleria Giudiziaria del Giudice titolare del procedimento presso le Sezioni GIP-GUP, Dibattimento Penale e Corti d’Assise, alla quale – pertanto - occorre rivolgersi per informazioni o deposito istanze, secondo gli orari predeterminati di apertura al pubblico.

 

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Notizie utili 

Si ritiene utile fornire alcune nozioni elementari sul sequestro penale probatorio previsto dal vigente Codice di Procedura Penale, poiché nell’ambito del Settore Penale frequenti sono gli accessi di Cittadini diretti interessati per informazioni e chiarimenti sulla sorte del bene sequestrato e, pertanto, l’Utenza alla quale in tale sede ci si rivolge non è quella giuridicamente qualificata.

Il nostro codice di procedura penale disciplina tre diversi tipi di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro preventivo e il sequestro conservativo; Il primo è stato collocato dal Legislatore tra i mezzi di ricerca della prova, mentre gli altri due tra le misure cautelari.

Caratteristica comune ai tre tipi di sequestro è quella di creare un vincolo di indisponibilità di una cosa mobile o immobile, attraverso uno spossessamento coattivo; mentre differiscono quanto alle finalità, infatti, il sequestro probatorio mira alla ricerca della prova; il sequestro preventivo mira ad interrompere il compimento di un reato, ovvero tende ad inibire l’attività di un soggetto imponendogli obblighi di fare e/o di non fare; il sequestro conservativo, infine, mira ad assicurare al procedimento alcuni beni perché con essi sia garantito il pagamento delle spese di giustizia o delle somme dovute al danneggiato.

Soffermiamo la nostra attenzione, in breve sintesi, sulla figura del sequestro probatorio.

Il sequestro probatorio (detto anche sequestro penale) è un mezzo di ricerca della prova e consiste nell’assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima; tale vincolo di indisponibilità serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell’accertamento dei fatti; dunque, la ratio del sequestro è quella di assicurare al processo il relativo mezzo di prova.

Sono oggetto di sequestro probatorio il corpo di reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti; più precisamente costituiscono corpo di reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

Per prodotto del reato si intende il risultato, cioè il frutto che il responsabile ottiene dalla sua condotta criminosa; per profitto del reato si intende il vantaggio economico che deriva dalla commissione del reato; per prezzo del reato si intende il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato (dunque, anche le cose acquistate direttamente con il reato o da queste create, sia qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale tratto dal reato, sia i beni valutabili economicamente dati o promessi al colpevole per la consumazione del reato).

L’autorità Giudiziaria dispone, con decreto motivato, il sequestro del corpo di reato, avverso il quale l’indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame al Tribunale del Riesame sede.

Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto; copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

Le cose sequestrate consistenti in beni mobili, definite corpi di reato o reperti in generale, sono affidate in custodia all’Ufficio Giudiziario, che vi provvede mediante l’apposito Ufficio Corpi di Reato.

 

Quando ciò non è possibile o non è opportuno (es. beni mobili registrati quali autoveicoli, natanti, aeromobili, oppure generi di monopolio … …), l'Autorità Giudiziaria dispone che la custodia avvenga in un luogo diverso, determinandone il modo e affidandone la custodia ad un terzo (cosiddetto custode giudiziario), il quale vi provvede gratuitamente se - ad esempio - è il medesimo proprietario o possessore del bene, oppure con onere di spesa anticipata dall’Erario e successivamente, nei casi di legge, posta a carico del condannato in via definitiva (il diritto dello Stato al recupero nei confronti del condannato delle indennità e delle spese per la custodia e la conservazione è previsto anche nelle ipotesi di sentenza di patteggiamento e di decreto penale di condanna).

 

Le cose sequestrate possono essere costituite anche da beni immobili, da aziende, imprese, società … …, in gestione (con spese anticipate a carico dell’Erario, come sopra indicato) a cura del custode oppure dell’amministratore giudiziario, nonché da somme di denaro e relativi proventi, valori di ogni genere ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale e relativi proventi, risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

Il Giudice procedente decide sulla definitiva sorte delle cose sequestrate o con la sentenza che definisce il giudizio (oppure decreto penale di condanna o decreto di archiviazione), ovvero con successiva ordinanza, disponendo la restituzione all’avente diritto oppure la confisca (con distruzione, vendita, devoluzione alla Direzione di Artiglieria … …); dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, è il Giudice dell’Esecuzione che decide sulla definitiva sorte delle cose sequestrate.

Tuttavia, quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite dal Magistrato procedente a chi ne abbia diritto anche prima della sentenza; analogamente, ancor prima della definizione del procedimento, se si tratta di cose che possono alterarsi, l'Autorità Giudiziaria ne ordina, la vendita o la distruzione, oppure procede alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica, ovvero quando risulti evidente la violazione di specifici divieti ex lege; inoltre, nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, si può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate.

La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal Magistrato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta quando la sentenza è diventata inoppugnabile, salva l’ipotesi di confisca.

 

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato.
Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

 

Le somme o valori sequestrati (depositati presso il concessionario in convenzione: Equitalia Giustizia S.p.A. - Fondo Unico Giustizia), decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione del provvedimento di restituzione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla Cassa delle Ammende.
Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori, confluenti nel Fondo Unico Giustizia, sono devoluti alla Cassa delle Ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

 

Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero all’Ufficio Corpi di Reato, è ignoto o irreperibile, l’Autorità Giudiziaria ordina la vendita delle cose sequestrate.
La vendita è disposta dal Magistrato, in ogni momento, quindi ancor prima della definizione del procedimento penale, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio; dei beni rimasti invenduti può essere disposta la distruzione.
Analogamente, l’Autorità Giudiziaria ordina la vendita (con eventuale distruzione dei beni rimasti invenduti), anche per i beni affidati alla custodia dell’Ufficio Corpi di Reato per i quali, disposta la restituzione, l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.
Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso il concessionario in convenzione (Equitalia Giustizia S.p.A. - Fondo Unico Giustizia) e decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla Cassa delle Ammende, dedotte le spese sostenute per la vendita.

 

Affluiscono al Fondo Unico Giustizia anche le somme ed i valori sequestrati in sede penale, se non è stata disposta in sentenza né la confisca nè la restituzione e se nessuno ne ha chiesto la restituzione reclamando di averne diritto, per tal motivo da devolvere allo Stato ex lege trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione.


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