Il Giudicato Penale, l’Esecuzione Penale e il Giudice dell’Esecuzione
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Aggiornato al 18/3/2016

I referenti per i servizi di cancelleria predisposti in sede di gestione del Giudicato Penale, dell’Esecuzione Penale e del Giudice dell’Esecuzione sono assegnati al seguente personale:

  • per le sentenze ed i decreti penali di condanna della Sezione GIP-GUP, responsabile D.ssa Angela Crucitti (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7849, c/o stanza torre due dx – torre tre sx/2°piano);

  • per le sentenze della Sezione Dibattimentale Penale, responsabili Sig. Giuseppe Martino (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7953, c/o stanza torre due dx – torre tre sx/5°piano) e sig.na Maria Sgrò (cancelliere, tel. 0965.857.7954, c/o stanza torre due dx – torre tre sx/5°piano);

  • per le sentenze delle Sezioni di Corte d’Assise, responsabile Sig. Fabio Putortì (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7609, c/o stanza torre due dx – torre tre sx/5°piano);

  • per i provvedimenti della Sezione Misure di Prevenzione, responsabili D.ssa Tiziana Gramuglia (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7966, c/o stanza torre due dx – torre tre sx/5°piano) e sig. Fabio Putortì (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7609, c/o stanza torre due dx – torre tre sx/5°piano).

 

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Orario
di apertura al Pubblico

 

 

Per i Contatti e l’Articolazione delle Cancellerie Giudiziarie vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

Per la Dislocazione delle Cancellerie Giudiziarie, nonché delle Aule d’udienza, vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza




Notizie utili
 

Si ritiene utile fornire ai Cittadini alcune nozioni elementari sulle presenti materie, poiché nell’ambito del Settore Penale non rari sono gli accessi dell’Utenza per informazioni e chiarimenti e, pertanto, l’Utenza alla quale in tale sede ci si rivolge non è quella qualificata della Classe Forense.

 

Il Giudicato Penale

Sono irrevocabili e, pertanto, costituiscono titolo esecutivo (c.d. Giudicato Penale), le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione; se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile; se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso; il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

Maturata la irrevocabilità, il Giudicato Penale determina la non modificabilità dell’accertamento del fatto, con effetto preclusivo in caso sia di condanna che di assoluzione; tuttavia, avverso la sentenza di condanna irrevocabile ed in presenza di specifiche ipotesi di legge (es. nuove prove), è ammessa l’impugnazione straordinaria della Revisione dinanzi alla Corte d’Appello.

Altra fattispecie è la Revoca della sentenza di non luogo a procedere: la sentenza di N.L.P. è pronunciata (nei casi di legge) a conclusione dell’Udienza Preliminare, in alternativa al decreto che dispone il giudizio; tale sentenza non ha – tuttavia - idoneità a divenire definitiva («cosa giudicata»), in quanto può essere revocata dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio.

 

L’Esecuzione Penale

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico Ministero emette l’ordine di esecuzione (per pene diverse si rinvia agli artt. 656 e ss. del C.P.P.); se nei confronti del condannato sono in esecuzione più sentenze o decreti penali di condanna (per reati diversi), il Pubblico Ministero emette un provvedimento di cumulo (unificazione di pene concorrenti), con il quale riunisce in un unico atto tutti i titoli suscettibili di esecuzione (al fine di determinare la pena complessiva da scontare) ed avverso il quale può essere proposta opposizione davanti al Giudice dell’Esecuzione; l’unificazione delle pene è disposta anche dal Giudice dell’Esecuzione in determinate ipotesi.

Le condanne a pena pecuniaria, divenute irrevocabili, sono eseguite mediante recupero nei confronti del soggetto obbligato a cura dell’Amministrazione Giudiziaria in convenzione «Equitalia Giustizia», società incaricata della gestione della riscossione dei crediti di giustizia (vai a Ufficio Recupero Crediti); analogamente si procede per il recupero nei casi di condanna al pagamento delle spese processuali, anticipate dall’Erario e prenotate a debito.

L’Esecuzione Penale può riguardare anche i sequestri penali, come – a titolo di esempio – l’esecuzione delle confische definitive di beni (vai a Il Sequestro Penale Probatorio ; Ufficio Corpi di Reato ; Servizio Fondo Unico di Giustizia F.U.G.). 

La formulazione dell’imputazione determina la pendenza del procedimento penale ai fini del rilascio del certificato dei carichi pendenti a cura dell’Ufficio preposto presso la Procura della Repubblica: in particolare, la persona sottoposta ad indagini (indagato) assume la qualità di imputato, cioè la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.  

In relazione ad ogni singolo processo penale, pertanto, il CARICO PENDENTE permane sino a quando vige la qualità di imputato, la quale si conserva - in ogni stato e grado del processo - sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere (salva successiva revoca), sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna; la qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

In caso di condanna definitiva, al carico pendente di quel determinato processo subentra il CASELLARIO GIUDIZIALE certificante il giudicato di condanna e le pene inflitte.

A tal fine, nelle ipotesi di legge, in fase di Esecuzione Penale, gli Uffici dell’Esecuzione del Settore Penale del Tribunale procedono, nei confronti dei condannati in via definitiva, alle iscrizioni delle condanne irrevocabili (e successive variazioni) al Casellario Giudiziale Telematico.

Trattasi di un sistema informativo automatizzato finalizzato alla registrazione dei dati relativi a determinati provvedimenti (esecutivi) giudiziari (penali e civili) e amministrativi, riferiti a soggetti determinati.

I relativi servizi certificativi sono curati dall’Ufficio preposto presso la Procura della Repubblica sede.

 

Il Giudice dell’Esecuzione Penale

Con il passaggio in giudicato della sentenza penale o del decreto penale di condanna sorge il diritto - dovere dello Stato alla realizzazione della pretesa punitiva; in questa fase si configurano due grandi tipologie di intervento, dovendosi distinguere le questioni che attengono all’esistenza del titolo e alle possibili modificazioni dello stesso, che rientrano nella competenza del Giudice dell’Esecuzione Penale, da quelle inerenti le modalità di espiazione della pena (in carcere o mediante l’applicazione di una misura alternativa, che sono di competenza della Magistratura di Sorveglianza).

Competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato; quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello; in caso di ricorso in cassazione e per altri dettagli vedi art. 665 C.P.P.

Il Giudice dell’Esecuzione decide con ordinanza, comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione; tale ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

In sintesi si richiamano alcune delle questioni di competenza del Giudice dell’Esecuzione.

Il Giudice dell’Esecuzione è competente a decidere se vi è ragione di dubitare dell'identità fisica della persona detenuta; quando accerta che il provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, manca o non è divenuto esecutivo; quando si applica la disciplina del concorso formale e del reato continuato, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona; in caso di applicazione dell'amnistia o dell'indulto, oppure se viene disposta per legge l’abolizione del reato con conseguente revoca della sentenza.

Inoltre, il Giudice dell’Esecuzione dispone la revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; provvede, altresì, alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale.

È il Giudice dell’Esecuzione competente a dichiarare la falsità di un atto o di un documento, accertata ex lege e non dichiarata nel dispositivo della sentenza; a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.


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