Accordo di ristrutturazione dei debiti
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Cos’è Il debitore, per far fronte alla crisi dell’impresa, ha la possibilità attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti.
L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.
Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
Normativa di riferimento Art. 182-bis L.F (art. inserito dall’art. 2 c. 1 lettera l) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80)
Chi può richiederlo L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere presentato dall’imprenditore che si trova “in stato di crisi”, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.
Come si richiede e documenti necessari L’imprenditore che intende chiedere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, lo deposita in Tribunale unitamente alla documentazione prevista per la proposta di concordato preventivo di cui all’art. 161 L.F., ovvero:
  • Un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
Dove si richiede TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Cancelleria Fallimentare
TORRE 3, PIANO III
Costi Contributo unificato per i fallimenti dichiarati con il  vecchio rito.
Contributo aggiuntivo di € 27,00
Modulistica Non prevista


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