Interruzione volontaria della gravidanza – PER MINORI
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Cos’è La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. In caso diverso [ossia: a) se è inopportuno consultare le persone predette; b) se queste rifiutano il consenso; c) se esprimono pareri difformi], può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza.
Normativa di riferimento L. 22 maggio 1978 n. 194
Chi può richiederlo La richiesta viene redatta dal consultorio o dal medico
E’ competente il Giudice Tutelare della Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia.
Come si richiede e documenti necessari Il Giudice Tutelare (Sezione Volontaria giurisdizione) interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, la donna viene autorizzata a decidere di interrompere la gravidanza, dopo essere stata sentita dal Giudice Tutelare. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.
Occorre allegare:
  • certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;
  • documento di riconoscimento della minore;
  • relazione del servizio pubblico o del medico.
Dove si richiede TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
TORRE 3, PIANO III
Costi Esente da contributo unificato


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