La Fatturazione Elettronica PA
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Aggiornato al 25/8/2017

Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008; la legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (S.D.I.) http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm, sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”, nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate.

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

All’interno del Portale “FatturaPA” è prevista una sezione dedicata ai servizi/strumenti, differenziati per utente (operatori economici, PA e intermediari), che consente di: gestire le procedure di accreditamento dei canali; controllare la correttezza o meno del contenuto della fattura; monitorare lo stato, all’interno del perimetro del Sistema di interscambio, delle fatture transitate attraverso il medesimo Sistema.

Per le modalità operative in materia di fattura digitale si rinvia al seguente link dedicato agli Operatori economici: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-1.htm.

Per documentazione e approfondimenti: www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/fattura_PA.htm.

Per assistenza (call center 800.299.940): http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/assistenza.htm

 

In particolare, in materia di Spese di Giustizia nei casi in cui è obbligatoria l’emissione di fattura, tale documento fiscale deve essere intestato al Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, via Sant’Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir., 89128 Reggio di Calabria, Codice Fiscale 80006750808, compilato ed inviato secondo le vigenti modalità operative in materia di fattura digitale; infatti, poiché dal 6 giugno 2014 è operativo l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, da tale data anche l'Amministrazione della Giustizia non può più ricevere fatture in formato cartaceo.

La fattura digitale (FatturaPA) deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica interattiva SDI-SICOGE, indicando il Codice Univoco Ufficio (I.P.A.) 0XSUZI (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), identificativo del Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia del Tribunale di Reggio Calabria (www.indicepa.it/documentale/index.php).
Non è valido, pertanto, l’invio della fattura in formato PDF all’indirizzo PEC dell’Ufficio Giudiziario, in alternativa al menzionato canale trasmissivo del Sistema di Interscambio (S.D.I.).

 

L’ufficio che riceve la fattura potrà riconoscerla o rifiutarla: tale operazione di riconoscimento o di rifiuto della fattura elettronica, in relazione alla sussistenza del rapporto negoziale con il soggetto emittente o al corretto indirizzamento della stessa, va esercitata entro il termine di 15 giorni dalla data di prima comunicazione; il Sistema di Interscambio, all’esito dell’operazione o allo scadere del termine dei 15 giorni, notificherà all’emittente la ricevuta o il rifiuto della fattura.

 

Sul punto si precisa che nella causale richiamata nei dati generali del documento fiscale è necessario indicare il numero di Registro Generale del procedimento al quale la fattura si riferisce (es. RG GIP, RG DIBATTIMENTO PENALE, RG AFFARI CIVILI CONTENZIOSI … …), nonché il nominativo dell’imputato, della parte civile, della parte processuale o di altro soggetto in relazione al quale è stata prestata l’attività fatturata (n.b.: per i processi penali non è sufficiente l’indicazione del solo numero di RG NR notizie di reato della Procura).

 

Salva diversa valutazione del Giudice competente, giusta circolare ministeriale n. 148412.U del 9/11/2012, Dip. Aff. Giust. - Dir. Gen. Giust. Civ., il termine per l’opposizione è da ritenersi di gg. 30 a decorrere dalla comunicazione e, pertanto, il decreto di liquidazione può essere reso esecutivo - in mancanza di opposizione -  solo decorsi gg. 30 dall’ultima comunicazione.
Dalla consultazione del Sistema Informativo SIAMM delle Liquidazioni Spese di Giustizia online, al quale si accede dal Portale https://lsg.giustizia.it/, il percipiente potrà direttamente verificare l’avvenuta esecutività del decreto del Giudice (status: Provvedimento Lordo Esecutivo) e solo dopo potrà procedere all’invio telematico della fattura.

 

È consultabile, altresì, una guida operativa, redatta dall’Ufficio del Funzionario Delegato di Questo Tribunale, sulla corretta emissione della fattura elettronica:

[Visualizza allegato – GUIDA FatturaPA PDF]

SPLIT PAYMENT

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) aveva introdotto una rilevante modifica alla normativa che disciplina gli adempimenti concernenti i versamenti dell’Imposta sul Valore Aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, tenute a versare l’IVA addebitata in fattura direttamente all’Erario solo nella ipotesi di compensi non assoggettati a ritenute alla fonte.

Tale restrizione di natura soggettiva del c.d. split payment è stata abolita dall’art. 1 del D.L. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), convertito nella L. 96/2017, che ha disposto per le fatture emesse a partire dall’1/7/2017 l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA anche ai compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito oppure a titolo di acconto.

Nell’ambito delle Spese di Giustizia Anticipate, per effetto di tale novella legislativa il c.d. split payment si applica non solo alle ditte dei custodi giudiziari bensì anche a tutti i beneficiari soggetti passivi IVA, quali i professionisti Ausiliari del Giudice o Avvocati etc. etc.

Il regime del c.d. split payment ha effetto solo per le fatture emesse dall’1/7/2017 e, pertanto, per quelle emesse prima di tale data non ancora pagate si seguirà il vecchio regime.

A maggior chiarimento si richiama la circolare ministeriale 124680 del 28/6/2017:

[Visualizza ALLEGATO_SPLIT PAYMENT_DL 50_2017_CIRC. MG 124680_28.6.2017]

Per questi motivi, si raccomanda i beneficiari di indicare, in sede di emissione di fattura, nella parte dedicata ai dati di riepilogo per aliquota IVA e natura, alla voce Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) ed alla voce Riferimento normativo: Split Payment art. 1 del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017; ovviamente nella parte finale dedicata ai dati relativi al pagamento, alla voce Importo dovrà essere indicata la somma al netto di IVA e ritenuta.


Il D.U.R.C.

Infine, si precisa che, nell’ambito delle Spese di Giustizia, limitatamente ai pagamenti in favore dei custodi giudiziari deve ritenersi obbligatoria la preventiva acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), subordinando così la corresponsione delle spettanze liquidate dal Giudice all’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi ex lege previdenziali ed assicurativi.


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