Le Fasi GIP e GUP del Processo Penale … …"in pillole"
Print Friendly and PDF

Aggiornato al 30/9/2015

Si ritiene utile fornire alcune nozioni elementari sulle Fasi GIP e GUP (particolarmente complesse) previste dal vigente Codice di Procedura Penale, poiché nell’ambito del Settore Penale frequenti sono gli accessi di Cittadini diretti interessati per informazioni e chiarimenti e, pertanto, l’Utenza alla quale in tale sede ci si rivolge non è quella giuridicamente qualificata.

 

  1. INDAGINI PRELIMINARI: è la prima fase del procedimento penale, inizia con la notizia di reato e prosegue con la ricerca e l’acquisizione delle fonti di prova da parte del Pubblico Ministero (P.M.) e della Polizia Giudiziaria (P.G.), dialogando in senso procedurale con il Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.);  se al termine delle Indagini Preliminari, il P.M. ritiene di non aver acquisito elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, propone l’ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO al GIP, che se accoglie emette decreto di archiviazione, con conseguente restituzione del fascicolo alla Procura per la conservazione.

    AVVERTENZA PER L’UTENZA
    - Il certificato di chiusa inchiesta contro ignoti è un certificato che attesta che un procedimento penale contro IGNOTI, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza del Tribunale di Reggio Calabria (vedi elenco comuni rientranti nella competenza territoriale del Circondario di Reggio Calabria: "Il Tribunale > Profilo Istituzionale"), è stato archiviato dal Giudice per le Indagini Preliminari; normalmente viene richiesto dalla persona offesa dal reato/denunciate per fini assicurativi, in caso di furto o danni sul bene assicurato; l’Ufficio preposto al rilascio di tale certificato, al quale rivolgersi, è la Segreteria della Procura della Repubblica sede (vai al sito della Procura della Repubblica).

  2. In caso contrario, il P.M. formula l’imputazione ed esercita l’azione penale nei confronti dell’indagato che acquisisce lo status di imputato, dando inizio al processo: se il P.M. opta per il GIUDIZIO ORDINARIO, formula al Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice del Dibattimento (Monocratico o Collegiale del Tribunale Ordinario o di Corte d’Assise); se il G.U.P. emette decreto che dispone il giudizio, il processo transita dalla Sezione GIP-GUP alla Sezione del Dibattimento per la celebrazione del giudizio di 1° grado; in alternativa al rinvio al Dibattimento, il G.U.P. emette sentenza di non luogo a procedere con definizione in 1° grado presso la Sezione GIP-GUP.

  3. In alternativa al rito ordinario, su richiesta del P.M. e/o dell’indagato/imputato (nei casi di legge), può essere avviato uno dei GIUDIZI SPECIALI (abbreviato, patteggiamento, direttissima, immediato, per decreto e messa alla prova), salva l’ipotesi che il P.M., sussistendo i presupposti di legge, emetta decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica, senza transitare dalla Sezione GIP-GUP se non per la fase delle Indagini Preliminari (vedi Fase del Dibattimento).

    I riti speciali, detti anche alternativi, sono i seguenti:

    1.   Giudizio Abbreviato
    (può essere richiesto dall’imputato all’Udienza Preliminare e determina la definizione del giudizio di 1° grado presso la Sezione GIP-GUP, con sentenza di proscioglimento o condanna).

    2.  
    Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. Patteggiamento) (è un rito speciale che prevede l’accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare e determina la definizione in 1° grado presso la Sezione GIP-GUP, con sentenza di condanna a pena c.d. patteggiata).

    3.  
    Giudizio Direttissimo (è richiesto dal P.M. al Giudice del Dibattimento: sarà illustrato nell’ambito della fase del Dibattimento).

    4.  
    Giudizio Immediato (è richiesto di regola dal P.M., ma può essere chiesto anche dall’imputato nelle ipotesi di legge; il processo transita dalla Sezione GIP-GUP, saltando la fase ordinaria dell’Udienza Preliminare, alla Sezione del Dibattimento per la celebrazione del giudizio di 1° grado).

    5.  
    Procedimento per decreto (è richiesto dal P.M. e determina la definizione in 1° grado presso la Sezione GIP-GUP con decreto di condanna in caso di non opposizione; se opposto con richiesta di immediato, il processo transita dalla Sezione GIP-GUP alla Sezione del Dibattimento per la celebrazione del giudizio di 1° grado; se opposto con richiesta di patteggiamento o abbreviato, vi è definizione in 1° grado presso la Sezione GIP-GUP con sentenza, rispettivamente, di condanna e di condanna o proscioglimento; se unitamente all’opposizione, l’imputato chiede l’oblazione, nei casi di legge, vi è definizione in 1° grado presso la Sezione GIP-GUP con sentenza di NDP per estinzione del reato); anche se chiede la messa alla prova, nei casi di legge, vi è definizione in 1° grado con sentenza di NDP per estinzione del reato, presso la Sezione GIP-GUP o quella del Dibattimento Penale).

    6.  
    Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (la decorrenza con esito positivo del periodo di sospensione e messa alla prova determina la definizione in 1° grado con sentenza di non doversi o non luogo a procedere per estinzione del reato, presso la Sezione GIP-GUP o quella del Dibattimento Penale).

 

In sintesi benefici ed effetti … …

Rito Speciale GIUDIZIO ABBREVIATO Si definisce in 1° grado, con sentenza di proscioglimento o condanna, presso la Sezione GIP-GUP e prosegue in Corte d’Appello (o Corte d’Assise d’Appello) e/o Corte di Cassazione, in caso d’impugnazione.
Il beneficio di tale rito, in caso di condanna, consiste nella riduzione di un terzo della pena.
Il Giudizio Abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale di 1° grado, transitando il processo – in caso di appello – direttamente dalla Sezione GIP-GUP del Tribunale alla Corte d’Appello oppure alla Corte d’Assise d’Appello.
Rito Speciale
APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Si definisce in 1° grado, con sentenza di condanna, presso la Sezione GIP-GUP e prosegue in Corte di Cassazione, in caso d’impugnazione (salva una sola ipotesi di appello in caso di dissenso del P.M.).
Questo rito speciale, definito anche "patteggiamento", si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l’imputato e il PM circa l’entità della pena da irrogare ed ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l’imputato fino al limite di un terzo.
Il beneficio di tale rito, pertanto, consiste nella riduzione fino a un terzo della pena finale calcolata in concreto, nel senso che il P.M. può concordare una riduzione di pena anche inferiore ad un terzo, a differenza del giudizio abbreviato (nell’ambito del quale, in caso di condanna, la pena che il giudice determina è diminuita di un terzo).
La sentenza di patteggiamento tradizionale, equiparata a una pronuncia di condanna, sussiste quando la pena irrogata non supera i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria; tale sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi di legge, né ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi; viceversa, si procede sempre al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti; il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e, se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
La sentenza di patteggiamento allargato, equiparata a una pronuncia di condanna, sussiste quando la pena irrogata supera i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria; tale sentenza consente solo di far applicare la pena concordata ma preclude all’imputato tutti i benefici previsti dal patteggiamento tradizionale, non evitandogli, quindi, la condanna al pagamento delle spese per il procedimento, l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.
Rito Speciale
GIUDIZIO IMMEDIATO
Si definisce in 1° grado, con sentenza di proscioglimento o condanna, presso la Sezione del Dibattimento Penale (Ordinario o di Corte d’Assise) e prosegue in Corte d’Appello (o Corte d’Appello d’Assise) e/o Corte di Cassazione, in caso d’impugnazione.
Il giudizio immediato non ha carattere premiale, non essendo prevista alcuna riduzione di pena per l’imputato.
Il processo transita dalla Sezione GIP-GUP, saltando la fase ordinaria dell’Udienza Preliminare, alla Sezione del Dibattimento per la celebrazione del giudizio di 1° grado.
Rito Speciale
DECRETO PENALE
DI CONDANNA

Si definisce in 1° grado, con decreto penale di condanna, esecutivo se non opposto, presso la Sezione GIP-GUP.

In mancanza di opposizione e divenuto esecutivo il decreto penale di condanna, il procedimento per decreto prevede come misura premiale la possibilità per l’imputato della riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale (nella misura richiesta dal P.M.); non comporta il pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie e, anche se divenuto esecutivo, il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Rito Speciale SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA Si definisce in 1° grado con sentenza che dichiara l’estinzione del reato, se la prova ha esito positivo, presso la Sezione GIP-GUP o quella del Dibattimento Penale).
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede; l'estinzione del reato, tuttavia, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Domanda di OBLAZIONE Si definisce in 1° grado con sentenza che dichiara l’estinzione del reato, presso la Sezione GIP-GUP.
L’oblazione è causa di estinzione del reato e consiste nel pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione amministrativa, pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge (come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda), ovvero pari alla metà del massimo (quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda).
Il pagamento di tale somma estingue il reato; tuttavia sono dovute le spese di giustizia ed esattamente, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa (€ 80,00), nonché le altre spese processuali ripetibili per intero (es. spese di custodia onerosa beni presso terzi).

 

Per saperne di più … …      [Visualizza allegato GIP-GUP in pillole]


Print Friendly and PDF