Premessa - Le Dichiarazioni sostitutive di certificato ex art. 46 e di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000
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Nell’ambito della documentazione amministrativa (per gli uffici giudiziari si vedano, ad esempio, le ipotesi di cui alle lettere [aa/bb/bb-bis/ee] dell’art. 46 del DPR 445/2000), il termine AUTOCERTIFICAZIONE indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative (prima rilasciate dalle pubbliche amministrazioni) relative a stati, qualità personali e fatti; i certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma sono consultabili al seguente link certificati; non sono, tuttavia, sostituibili con l'autocertificazione i certificati medici, sanitari e veterinari, i certificati di origine e conformità alle norme comunitarie, i brevetti e marchi.

Ne deriva che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, su richiesta dell’interessato, in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46  e 47; infatti, sulle certificazioni rilasciate da un pubblico ufficiale, su richiesta dell’utente per la produzione ai soggetti privati, deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari; relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni sono limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.

Nell’ambito della documentazione amministrativa, la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ consiste in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi (vedi art. 47 del DPR 445/2000); se rivolta alle pubbliche amministrazioni oppure a gestori o esercenti di pubblici servizi, la sottoscrizione non va autenticata da pubblico ufficiale; quando è diretta, viceversa, a privati oppure a soggetti pubblici ma al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, la firma del dichiarante deve essere autenticata (art. 21/2°c./DPR 445/2000) ed è dovuta l'imposta di bollo (salve esenzioni ex lege).

Per il servizio dell’autenticazione della sottoscrizione presso l’Ufficio Giudiziario, vedi quanto di seguito esposto.

La modulistica standard è disponibile al seguente link:

www.reticiviche.com/servizi/certificati/certificazione_info04.asp

Consulta anche:  www.comuni.it/certificazioni

 

Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione di entrambe le dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare; in tali moduli le amministrazioni inseriscono sia il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (… consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara …), sia l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (… i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo …).

Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi;
qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità e questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Fermo restando quanto previsto in materia di illecito penale, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

È anche prevista un responsabilità penale: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; infine, se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Per la normativa in dettaglio, consulta:   [Visualizza allegato – DPR 445/2000 - PDF]


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