Trapianto di Rene
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Cos’è L'atto di disposizione e destinazione del rene (da parte di genitori, figli ed i fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all’esecuzione del trapianto.
L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito ed è sempre revocabile.
Normativa di riferimento L. 26 Giugno 1967 n. 458
Chi può richiederlo Il nullaosta viene rilasciato al donatore.
E’ competente il Giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto.
Come si richiede e documenti necessari Il giudice verifica che il donatore sia: 1) maggiorenne, 2) capace di intendere e di volere, 3) a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi, 4) sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta, 5) che si sia determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.
Il giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale.
Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile) da emettersi entro tre giorni.
Dove si richiede TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
TORRE 3, PIANO III
Costi Esente da costi


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