Il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile
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Aggiornato al 09/05/2019

Attenzione: Per le richieste di liquidazione delle spettanze dovute ai Difensori del Patrocinio a Spese dello Stato, si rinvia ai seguenti link:

Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate

Come fare per …

L’Istanza di Liquidazione

L’Istanza di Liquidazione in materia di Patrocinio a spese dello Stato ex art. 83/3-bis/DPR 115/2002

L’Istituto del Patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa; esso consente ai Cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendersi, di poter nominare un Avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.

Tale beneficio può essere richiesto nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.), oltre che nel processo penale.

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e nella volontaria giurisdizione

In sede civile è prevista l’ammissione al beneficio, in via provvisoria ed anticipata e purché non si tratti di questioni manifestamente infondate, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, presso il quale – infatti - è istituito un servizio di informazione e consulenza ai Cittadini in materia di Patrocinio a spese dello Stato; il servizio fornisce al Pubblico i dati necessari per conoscere i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché  i  requisiti,  le  modalità  e  gli obblighi per l'ammissione a tale forma di tutela.

Viceversa, se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto di accoglimento o rigetto.

È anche prevista (nelle ipotesi di legge) la revoca, a cura del Giudice procedente, del beneficio già concesso.

Condizione per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 11.493,82 (Aggiornamento da Decreto del Ministro della Giustizia del 16/1/2018, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2018).

I limiti di reddito di cui sopra sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo familiare, compreso l’istante; tuttavia, si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

 

Il Difensore nominato deve risultare iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e negli affari di volontaria giurisdizione, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza.
In particolare, ai sensi dell’art. 80 del TUSG (DPR 115/2002), chi è ammesso al Patrocinio può nominare un Difensore scelto tra gli iscritti negli Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del Distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo; se procedela Cortedi Cassazione, gli Elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del Distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Colui che è ammesso al Patrocinio può nominare un Difensore iscritto negli Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del Distretto come sopra individuato.

 L’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato è formato, ai sensi dell’art. 81 del TUSG (DPR 115/2002), dagli Avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di determinati requisiti e condizioni (quali: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno due anni).

È cancellato di diritto dall'Elenco l'Avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

[VISUALIZZA ALLEGATO_AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE CU]

L'Elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Di seguito sono consultabili gli Elenchi – anno 2016 - dei Difensori, per il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, istituiti presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Locri e Reggio Calabria.

[Visualizza ALLEGATO_COA_LOCRI_ELENCO DIF. GRAT. PATR._CIVILE_2016]

[Visualizza ALLEGATO_COA_RC_ELENCO DIF. GRAT. PATR._CIV.PEN._2016]

Di seguito sono consultabili gli Elenchi alla data del 09/05/2019 dei Difensori, per il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale, istituiti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi.

[Visualizza ALLEGATO_COA_PALMI_ELENCO DIF. GRAT. PATR._CIVILE_09.05.2019]  


Attenzione: In atto solo il COA di Palmi ha trasmesso l’Elenco dei Difensori, per il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, aggiornato al 2018/2019 (esattamente al 09/05/2019).

 

Per il Patrocinio a spese dello Stato, in materia sia civile che penale, ai sensi degli artt. 80-81 del TUSG, i Difensori devono corredare la richiesta di liquidazione con certificazione o autocertificazione di iscrizione negli Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i C.O.A. di Locri, Palmi, Reggio Calabria e di altri Distretti Giudiziari.


Scarica allegato autocertificazione [File DOC - 66KB]

In materia di Patrocinio a spese dello Stato … … è utile sapere che … …

 

Per effetto dell'ammissione al Patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'Erario (leggi gli artt. 131 e ss. TUSG)  [Visualizza allegato Patr. Civ. Normativa].

Ma … … gli effetti dell’ammissione al Patrocinio, nelle cause civili, da quale momento decorrono?

In assenza di specifica norma del D.P.R. 115/2002 e fatte salve diverse determinazioni del Giudice procedente, l’orientamento espresso in merito dalla Corte di Cassazione Civile (sentenza 24729 del 23 novembre 2011) è nel senso di far decorrere gli effetti dell’ammissione al Patrocinio Civile dal deposito dell’atto introduttivo in cancelleria, purché successivo alla data di presentazione al C.O.A. dell’istanza di ammissione.

In tale ipotesi il deposito dell’atto introduttivo potrà essere effettuato con prenotazione a debito del contributo unificato e dei diritti forfettari, anche se non risulta ancora emessa la delibera di ammissione del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.  

Sul punto si richiamano, oltre la citata sent. Cass. Civ. 24729/2011, due recenti circolari del Ministero della Giustizia (103148 del 14/07/2015 e 123372 del 13/09/2016), il cui contenuto è riportato e sintetizzato nel seguente pdf: [Visualizza allegato -  Patr. Civ.- Cass. Civ. 24729_2011 - Circ. MG - Decorrenza Effetti]

 

In presenza di determinate ipotesi di legge   [Visualizza allegato Revoca Patr. Civ. - Normativa], è disposta la revoca del beneficio e il recupero delle somme anticipate dallo Stato nei confronti dell’ammesso, di regola con efficacia retroattiva (cioè si recuperano le somme corrisposte sin dalla delibera del C.O.A. di ammissione oppure dal deposito dell’atto introduttivo se antecedente all’ammissione ma successivo alla richiesta), salve specifiche eccezioni.

Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 127 del TUSG (DPR 115/2002), copia della documentazione è trasmessa all'Ufficio Finanziario competente per la verifica, che può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza; se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'Ufficio Finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica; in ogni caso, la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'Ufficio Finanziario o della Guardia di Finanza.

 Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di Finanza, infatti, sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

Presso il Tribunale di Reggio Calabria è operativo il seguente Protocollo d’intesa.

 

Area Civile - Settore Patrocinio a Spese dello Stato

Tribunale e Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Entrate

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

 

 » Protocollo d’intesa siglato in data 29/01/2018 (323/2018 Prot.T.RC) tra il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, anche nella qualità di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, il Dirigente della Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Entrate e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, finalizzato alla regolamentazione e alla ottimizzazione dei flussi documentali gestiti in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del settore civile.

 

Con il presente protocollo le parti istituzionali hanno inteso concordare le modalità di scambio dei flussi documentali in materia di Patrocinio a spese dello stato nelle cause civili, al fine di regolamentarne e ottimizzarne la gestione, nel rispetto della vigente normativa regolatrice la materia.

 

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_PROTOCOLLO 323_2018 DEL 29.01.2018_PATROCINIO CIVILE_AGENZIA ENTRATE_ORDINE AVVOCATI RC]


 

Ai sensi dell’art. 125 del TUSG (DPR 115/2002), chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al Patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37; la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al Patrocinio.

La condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).


 

In materia di Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, avverso i provvedimenti adottabili a seguito di richiesta di ammissione di contenuto sfavorevole all’istante (il decreto del Giudice che dichiara l’inammissibilità o dispone il rigetto dell’istanza precedentemente già dichiarata inammissibile o respinta dal C.O.A., oppure che revoca l’ammissione se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali, oppure che revoca la delibera di ammissione provvisoria del C.O.A. se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave), sono previsti i seguenti mezzi e termini di impugnazione, salve diverse determinazioni del Giudice procedente.

In mancanza di espressa previsione normativa, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione Civile è esperibile, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso (vedi Sentenza Corte Costituzionale del 12 maggio 2016 n. 106), ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 170 TUSG, che richiama la disciplina di cui all’art. 15 D.Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE presso le SEZIONI CIVILI AFFARI CONTENZIOSI.

In particolare, l’opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, da depositare presso le Sezioni Civili con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi (4° piano) e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell’art. 30 del TUSG.

Per ulteriori approfondimenti, consulta il seguente documento in formato pdf, esplicativo della normativa in materia, integrata dall’orientamento giurisprudenziale.

[Visualizza allegato Opp. Patr. Civ. – Normativa]

 

Viceversa, presentata l’istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avverso la delibera del C.O.A. di rigetto o dichiarativa di inammissibilità non è esperibile alcun atto di opposizione, prevedendo il Legislatore del D.P.R. 115/2002 la riproposizione dell’istanza al Giudice competente per il giudizio.

 

Provvedimenti sfavorevoli nell’ambito del Patrocinio in materia civile Mezzi e termini d’impugnazione
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dichiara inammissibile o rigetta l’istanza di ammissione. Non è previsto alcun mezzo d’impugnazione ma semplicemente la riproposizione dell’istanza al Giudice competente per il giudizio.

Il Giudice competente per il giudizio, con decreto, DICHIARA L’INAMMISSIBILITÀ O DISPONE IL RIGETTO DELL’ISTANZA, riproposta dall’interessato dinanzi al Giudice competente per il giudizio a seguito delibera sfavorevole del C.O.A.;

il Giudice procedente REVOCA L’AMMISSIONE se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali;

il Giudice procedente REVOCA LA DELIBERA DI AMMISSIONE PROVVISORIA DEL C.O.A. se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso, è proponibile ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 170 TUSG, che richiama la disciplina di cui all’art. 15 D.Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE presso le SEZIONI CIVILI AFFARI CONTENZIOSI.

L’opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, da depositare presso le Sezioni Civili con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi (4° piano)  e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell’art. 30 del TUSG.

Ai sensi dell’art. 85 del TUSG (DPR 115/2002) il Difensore, l'Ausiliario del Magistrato e il Consulente Tecnico di parte NON possono chiedere e percepire dal proprio assistito, ammesso al beneficio del Patrocinio, compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla normativa sul Patrocinio a spese dello Stato; ogni patto contrario è nullo.
La violazione di tale divieto costituisce non solo grave illecito disciplinare professionale, bensì anche reato penalmente sanzionato.
 

[Visualizza allegato - Sentenza Corte Cassazione Penale 20186/2016

 

L’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi e fasi del giudizio, nonché per tutte le eventuali procedure connesse. Se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio per la impugnazione. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e per ragioni altrui. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, l’ammissione al patrocinio ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Le categorie ammesse al Patrocinio a spese dello Stato sono i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo, gli apolidi e gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.

La domanda è redatta in carta semplice e deve essere sottoscritta dall’interessato (la cui firma è autenticata dal Difensore oppure apposta in presenza dell’addetto o tramite allegazione di fotocopia del documento d’identità), si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede il Giudice presso cui si svolge il processo, oppure ha sede il Giudice competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato, oppure ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione.

L’istanza deve essere presentata personalmente dall’interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido, oppure dal Difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente; la domanda può essere inoltrata anche a mezzo di raccomandata a.r. allegando fotocopia del documento. 

Per i contatti con gli Ordini degli Avvocati di Locri e Palmi, si rinvia ai rispettivi siti web:

www.avvocatilocri.it/  -  www.ordineavvocatipalmi.com/

Per il Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, ecco i contatti dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria:


Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
www.ordineavvocatirc.it - www.avvocatireggiocalabria.it
Via Sant'Anna II Tronco – Palazzo CE.DIR. / 89128 – Reggio Calabria (RC)
Torre tre – Piano 3°   -   Tel. 0965.28423  -  Fax 0965.21612

P.E.C.:
P.E.O.:
Codice Fiscale:

[email protected]
[email protected]
80011090807

 

 

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 


In particolare, per la normativa in dettaglio: Scarica allegato [File PDF - 181KB]

Per ulteriori approfondimenti, si consultino i seguenti link:

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/patrocinio-a-spese-dello-stato

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.wp

Scheda pratica » Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi

 

In merito ai documenti da produrre, si consiglia la visione della sezione dedicata al Patrocinio a spese dello Stato del seguente sito del Consiglio Nazionale Forense:

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/modulistica

Consiglio Nazionale Forense - Modulistica per il cittadino:

     

    Altro esempio di modello richiesta di ammissione al Patrocinio Civile è il seguente:

    http://www.avvocatireggiocalabria.it/Documenti/istanza_gratuito_patrocinio_ambito_civile.pdf

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