L’Istanza di Liquidazione
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 Aggiornato al 15/12/2020

Per le richieste di liquidazione in materia di Patrocinio a spese dello Stato, nelle cause civili e penali, a decorrere dal 12/8/2016 sono operative diverse modalità organizzative, giuste direttive dirigenziali nr. 211 Prot. Int. del 12/8/2016 la cui adozione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore (in data 1/1/2016) del comma 3-bis dell’art. 83 del DPR 115/2002 (TUSG), aggiunto dal comma 783 dell’art. 1 della Legge 208/2015 (di stabilità 2016).
Consulta la seguente nuova pagina del Portale:
» L’Istanza di Liquidazione in materia di Patrocinio a spese dello Stato ex art. 83/3-bis/DPR 115/2002

 

Ai fini del pagamento, il beneficiario della liquidazione deve fornire all'ufficio tutti i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio) e fiscali (codice fiscale, Partita IVA ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione completa, la sede legale e la partita IVA) ed in caso di richiesta di accreditamento in conto corrente, vanno fornite – altresì - le coordinate bancarie/banco posta, con particolare riguardo al codice IBAN, utilizzando il seguente modello.

[Visualizza allegato - Anagrafica - File DOC 85KB]

Ogni richiesta di liquidazione, redatta in forma libera, deve essere compilata e corredata da eventuale documentazione in conformità alla normativa regolatrice la materia, al fine di consentire al Giudice procedente l’emissione del decreto di liquidazione ed agli Uffici USG e Funzionario Delegato la successiva lavorazione finalizzata al pagamento.

A tal fine i beneficiari sono invitati, a titolo meramente collaborativo, ad allegare ad ogni richiesta di liquidazione una nota integrativa, riepilogativa dei dati SIAMM da inserire in sede di lavorazione dell’istanza o del decreto, utilizzando i seguenti modelli.

[Visualizza allegato - Nota ausiliari - File DOC 69KB]

[Visualizza allegato - Nota traduttori e interpreti - File DOC 68KB]

[Visualizza allegato - Nota custodi - File DOC 69KB]

[Visualizza allegato - Nota difensori - File DOC 70KB]

 

L’Ufficio USG riceve le richieste di liquidazione in materia sia civile che penale:
lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
;
martedì – giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.45 alle ore 15.15
;
presso l’ufficio del cancelliere Versace Stefano (5°piano / torre due dx - torre tre sx / stanza 5); in sua assenza, presso l’ufficio degli assistenti Richichi Adriana e Alì Gioacchino (5°piano / torre due dx - torre tre sx / stanza 76)
.

 

Per il Patrocinio a spese dello Stato, in materia sia civile che penale, ai sensi degli artt. 80-81 del TUSG, i Difensori devono corredare la richiesta di liquidazione con certificazione o autocertificazione di iscrizione negli Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i C.O.A. di Locri, Palmi, Reggio Calabria e di altri Distretti Giudiziari.

Per maggiori informazioni consulta le seguenti pagine del sito:

Il Patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile

Scarica allegato autocertificazione [File DOC - 66KB]

 

Si avvisano, inoltre, gli Ausiliari del Giudice ed i Testimoni che la domanda di liquidazione deve essere presentata al Giudice procedente entro il termine di decadenza di 100 giorni, decorrenti dal compimento delle operazioni oggetto dell’incarico o, rispettivamente, dalla data della testimonianza: non potrà essere dato ex lege alcun seguito alle domande pervenute oltre tale termine.

 

L’istanza web - Per la ricezione delle istanze di liquidazione, oltre lo “sportello fisico” presso i locali dell’Ufficio Unico delle Spese di Giustizia, secondo le modalità operative sopra descritte, è operativo anche uno “sportello web” per la trasmissione on line della richiesta liquidatoria.

L’istanza web può essere presentata solo per nuove richieste e non in caso di integrazione atti.

http://www.giustizia.it/giustizia/it/3_7_11.wp

Home » Come fare per » Processi e cause » Liquidazioni spese di giustizia: presentare richiesta online

Portale di accesso diretto all’istanza web: https://lsg.giustizia.it/

Percorso dal sito web Ministero Giustizia: https://www.giustizia.it/  [Home » Servizi online » Scheda pratica - Liquidazioni spese di giustizia: presentare richiesta online » Vai a Liquidazioni spese di giustizia » https://lsg.giustizia.it/].

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Manuale Utente SIAMM:

[Visualizza allegato - File PDF 3,6MB]

nonchè a:

Provvedimento del Presidente del Tribunale del 24/11/2020:

[Visualizza allegato - prot. 3090/20]

Provvedimento DGSIA del 6/10/2020:

[Visualizza allegato - prot. 9802/20]

Supporto Utenti: segnalazioni relative a problematiche di tipo tecnico e funzionale per l'utilizzo del sistema possono essere indirizzate all'HelpDesk telefonico SIAMM: 06.90289117 – 06.60513160, oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: [email protected]  (è opportuno indicare nella mail anche i riferimenti telefonici).

 

Di seguito è consultabile un approfondimento, per l’Utenza qualificata, in materia di termini prescrittivi nell’ambito dell’iter procedurale attivato dall’istanza di liquidazione delle spettanze dovute agli Ausiliari del Giudice, ai Custodi ed ai Difensori del Patrocinio.

 

La Prescrizione in materia di Crediti di Giustizia

Premessa l’inapplicabilità ai crediti di giustizia della prescrizione presuntiva ed accertata l’applicabilità in materia della prescrizione estintiva, è stato sollevato nell’ambito dell’organizzazione interna di Questo Tribunale il seguente quesito:

<< Quale prescrizione estintiva si applica ai crediti di giustizia: ordinaria decennale o breve quinquennale ? >>.

Per conoscere l’orientamento prescelto, consulta il seguente documento in formato pdf:

[Visualizza allegato Uff. USGA - Prescrizione Crediti di Giustizia]


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