I Testimoni nel Processo Penale
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Aggiornato al 20/11/2017

Il Testimone è la persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo civile o penale e che ha ricevuto un atto di intimazione a comparire per essere sentito in merito dal Giudice procedente.

Tale atto di citazione contiene gli estremi del relativo procedimento e l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'aula d’udienza e dell’Ufficio Giudiziario.

Dopo aver reso la testimonianza, su richiesta dell’interessato è rilasciata dal Cancelliere d'udienza una certificazione di presenza, per giustificare (se dipendente privato) l’assenza dal lavoro.

In merito all’ubicazione della struttura ed alla dislocazione delle aule d’udienza del Tribunale di Reggio Calabria, si consultino le seguenti schede di orientamento dell’Utenza:

Per informazioni e deposito istanze rivolgersi al Cancelliere d’Udienza, oppure alla Cancelleria Giudiziaria del Giudice titolare del procedimento presso le Sezioni GIP-GUP, Dibattimento Penale e Corti d’Assise, secondo gli orari predeterminati di apertura al pubblico.

 Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

 
Per i Contatti e l’Articolazione degli Uffici vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

 Per la Dislocazione delle Cancellerie Giudiziarie, nonché delle Aule d’udienza, vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 

 

Notizie utili 

Nel processo penale, ogni testimone ha diritto di chiedere, in presenza dei presupposti normativi, il rimborso delle indennità e delle spese di viaggio, pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato preventivamente dal Magistrato, mediante presentazione (dopo aver reso testimonianza) al Cancelliere d’udienza, oppure mediante spedizione postale all’Ufficio interessato, della seguente documentazione:

  • atto di citazione testimoniale con la relata di notifica in originale;
  • biglietti di viaggio solo andata in originale e biglietti di ritorno o andata/ritorno in copia conforme a cura del Cancelliere;
  • autorizzazione preventiva del Magistrato all’uso del mezzo aereo in classe economy;
  • in caso di spedizione a mezzo posta della documentazione di cui sopra, biglietti di viaggio in originale;
  • in caso di spedizione a mezzo posta della documentazione di cui sopra, copia informe del documento di riconoscimento del richiedente il rimborso.

La modulistica potrà anche essere richiesta in formato cartaceo al Cancelliere d’udienza ed al medesimo presentata dopo la deposizione della testimonianza: in tal caso, il Cancelliere d’udienza provvederà a trattenere l’originale del biglietto di andata e ad effettuare copia conforme del biglietto ritorno (oppure copia conforme dell’unico biglietto di andata/ritorno).

La documentazione sopra indicata potrà essere, altresì, spedita (successivamente alla data di testimonianza, ma non oltre il termine di decadenza di 100 giorni) a mezzo servizio postale all’Ufficio Giudiziario titolare del processo in relazione al quale è stata resa la testimonianza (Sezione Dibattimento Monocratico o Collegiale, Sezione GIP-GUP, Corte d’Assise … del Tribunale di Reggio Calabria) ed, in tal caso, dovranno essere allegati i biglietti di viaggio in originale e la copia informe del documento di riconoscimento del richiedente il rimborso.

La spedizione postale dovrà essere indirizzata a: 

Tribunale di Reggio Calabria, Via Sant'Anna II Tronco – Palazzo CE.DIR. / 89128 – Reggio Calabria (RC)    SEZIONE DIBATTIMENTO PENALE oppure SEZIONE GIP-GUP oppure SEZIONE CORTE D’ASSISE …… altro.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto che, in mancanza del titolo di viaggio, la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale e nei termini di cui sopra, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo di viaggio (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.), previa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sopra menzionata.

Le istanze incomplete o prive della documentazione indicata, dovranno essere necessariamente regolarizzate ai fini del pagamento.

 

AVVERTENZE

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria e potrà, altresì, essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre che alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste: la falsa testimonianza è il reato commesso da chi, deponendo come testimone innanzi all'Autorità Giudiziaria, in sede civile o penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato; si tratta di un reato contro l'amministrazione della giustizia, posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, che intende assicurare, in particolare, la veridicità e la completezza della prova testimoniale quale mezzo idoneo a fondare il convincimento del Giudice.

 

Il rimborso delle spese di viaggio spetta solo ai testimoni non residenti: a tal fine i testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'Ufficio Giudiziario presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
Tuttavia, i testimoni, pur se residenti nel Comune sede dell’Ufficio Giudiziario, hanno diritto ugualmente al rimborso se domiciliati altrove per motivi di lavoro, come da dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di liquidazione.
Per l’uso del mezzo aereo in classe economy occorre l’autorizzazione preventiva del Magistrato titolare del procedimento, da allegare alla richiesta di rimborso.



Ordine di pagamento anticipato

Se il testimone si trova nell’impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.

 

NON hanno diritto ad alcun rimborso: il testimone minore degli anni quattordici; la persona offesa dal reato che si sia costituita parte civile (salvo che questa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato); il testimone citato a richiesta di parte (salvo che questa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
La domanda di liquidazione deve essere presentata o spedita per posta entro il termine di decadenza di 100 giorni, decorrenti dalla data di deposizione della testimonianza: non potrà essere dato ex lege alcun seguito alle domande pervenute oltre tale termine.

 

Il rimborso spese e le indennità spettano anche agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.

Ha diritto al rimborso delle indennità e delle spese di viaggio anche il testimone che, nell’ambito del procedimento penale in relazione al quale è stato citato a comparire, è persona offesa dal reato, denunziante o querelante.

Ai Dipendenti Pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza.

In caso di richiesta di "pagamento in contanti" (Banca d'Italia o Ufficio Postale), l'interessato riceverà, all’indirizzo indicato in domanda, un avviso con il quale potrà recarsi presso l'ufficio pagatore per la riscossione entro il termine di due mesi dalla data di emissione del titolo telematico.

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito web del Ministero della Giustizia:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_6.wp?tab=d

Home » Come fare per » Processi e cause » Informazioni per il testimone

 

Ipotesi particolari

» Visita fiscale nel processo penale a carico del testimone non comparso 

Nel processo penale può essere disposta dal Giudice la visita fiscale del testimone non presentatosi all’udienza in cui doveva essere esaminato, al fine di verificare l’effettiva patologia diagnosticata dai certificati medici inoltrati a giustificazione dell’impedimento.

In questa ipotesi si ritiene che le spese mediche per la visita fiscale rientrino nelle Spese di Giustizia quali spese straordinarie, in quanto tali soggette alla liquidazione con decreto del Giudice.

Quanto all’importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi, questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL (Circolare M.G. 15/10/2015, nr. 0154118.U)

 

» Quantificazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti ai testimoni citati a richiesta di parte nel processo penale

Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici, citati a richiesta di parte nel processo penale, sono quantificate dal Funzionario addetto all'Ufficio Unico delle Spese di Giustizia Anticipate, che emette – a tal fine – ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

Nel processo penale, infatti, il legislatore ha espressamente previsto l’intervento dello Stato in funzione di garanzia delle parti private, anche se le spese non sono anticipate dall’Erario.

A tal fine il Funzionario del Tribunale compila l’ordine di pagamento (con data, firma, timbro e intestazione, quale titolo per chiedere il pagamento alla parte citante), quantificando le spese e le indennità, ponendone il pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione, senza alcuna anticipazione di somme a carico dell’Erario come previsto per i testimoni citati dall’Autorità Giudiziaria.

Per la compilazione dell’ordine di pagamento, referente in materia è la d.ssa Giuseppa Battaglia (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7971, c/o stanza 9/torre due dx e torre tre sx/5°piano, Palazzo Ce.Dir. RC, Ufficio Unico Spese di Giustizia).


» Accompagnamento coattivo a mezzo di Polizia Giudiziaria: le spese di viaggio da rimborsare alle Forze dell’Ordine

Nel processo penale se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il Giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

In caso di accompagnamento coattivo di testimone a mezzo della Polizia Giudiziaria, per le spese di viaggio da rimborsare alle Forze dell’Ordine consulta il seguente pdf:

[Visualizza ALLEGATO_SPESE_ACCOMP.COAT.TESTE]

Per la fase finale del pagamento, referente in materia è la d.ssa Giuseppa Battaglia (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7971, c/o stanza 9/torre due dx e torre tre sx/5°piano, Palazzo Ce.Dir. RC, Ufficio Unico Spese di Giustizia).


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