Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi
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Cos’è La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione.
Entrano automaticamente in comunione:
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio;
  • gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali.
I beni personali sono quelli:
  • di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
  • acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • di stretto uso personale;
  • necessari all’esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione);
  • ottenuti a titolo di risarcimento;
  • acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro scambio).
Per l’amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:
  • disgiuntamente ad entrambi i coniugi per l’amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà);
  • congiuntamente ad entrambi i coniugi per l’amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
Normativa di riferimento Art. 180 e segg. cod. civ.
Chi può richiederlo Uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell’altro, per gli atti di straordinaria amministrazione.
Come si richiede e documenti necessari Deve essere presentata apposita istanza a condizione che:
  • l’atto sia necessario per l’interesse della famiglia,
  • l’atto sia necessario per l’azienda che fa parte della comunione.
Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 cod. civ.). In questo caso per ottenere l’annullamento occorre proporre ricorso entro 1 anno dalla data di conoscenza dell’atto o, comunque, entro 1 anno dalla data di trascrizione.
Se gli atti riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve, su istanza dell’altro coniuge, ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto: se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell’equivalente in base ai valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione.
Dove si richiede TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
TORRE 3, PIANO III
Costi Contributo unificato
Contributo aggiuntivo di € 27,00
Modulistica
  • Modulo 1 - Nota iscrizione a ruolo Civ Non Cont Camera di Consiglio


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