Pubblicazione obbligatoria ► www.giustizia.it
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Aggiornato al 6/4/2018

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, per l’Utenza non giuridicamente qualificata, che la normativa sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni non si applica alla Giurisdizione intesa come celebrazione dei processi civili e penali, bensì solo alle attività amministrative di gestione e funzionamento dell’apparato istituzionale ed organizzativo dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici Giudiziari dislocati sul territorio.

Sul punto visualizza la seguente pagina del sito:  Amministrazione Trasparente: Presentazione

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 33/2013 e succ. mod., ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali delle PP.AA. è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui interno sono contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Per la visione del vigente quadro normativo e regolamentare, nonché delle relative ipotesi ex lege di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle PP.AA., si rinvia ai contenuti della sezione Amministrazione Trasparente: Presentazione, ed in particolar modo all’ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, allegato alle Linee Guida sulla Trasparenza redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 1310 del 28/12/2016.

[Visualizza ALLEGATO_6_ANAC_TRASPARENZA_ALL.L.G._1310_28.12.2016]
[Visualizza ALLEGATO_5_ANAC_TRASPARENZA_LINEE_GUIDA_1310_28.12.2016]
[Visualizza ALLEGATO_3_D.LGS._33_2013_97_2016]


Per il Ministero della Giustizia l'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» è consultabile al seguente link:

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29.page

(percorso Home » Strumenti » Amministrazione trasparente)

Al cui interno sono visionabili i dati e le informazioni delle singole materie oggetto di pubblicazione obbligatoria, di seguito riportate:

 

Si rinvia, per i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e che, quindi, non possono essere oggetto di accesso civico “generalizzato”, ma semmai di accesso civico “semplice”, ai seguenti link:

La pubblicazione centralizzata presso l’Amministrazione Giudiziaria

Consultando la sezione “FAQ in materia di Trasparenza” del sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al seguente link:  www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza, dopo aver ribadito che le PP.AA. articolate su base territoriale sono tenute a pubblicare i dati relativi anche agli uffici periferici, si è precisato che “Per quanto riguarda gli uffici periferici, se i loro siti istituzionali sono dotati di proprie sezioni “Amministrazione trasparente”, la pubblicazione coordinata dei dati tra centro e periferia potrà essere assicurata seguendo due modalità alternative: a) ricorso a link che dalla sezione “Amministrazione trasparente” dell’amministrazione centrale conducano alle sezioni “Amministrazione trasparente” degli uffici periferici; b) pubblicazione centralizzata dei dati con riferimento esplicito alle informazioni che riguardano gli uffici periferici; in tal caso, nei siti degli uffici periferici dovrà essere presente il link ai dati presenti nel sito dell’amministrazione centrale.

L’Amministrazione Giudiziaria ha optato per la modalità della pubblicazione centralizzata.

Il sito istituzionale www.giustizia.it, del Ministero della Giustizia, infatti, garantisce in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, che riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali, disciplina il c.d. accesso civico e regolamenta l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A tal fine, sul portale istituzionale www.giustizia.it è accessibile a tutti un’apposita sezione, prevista ex lege, denominata Amministrazione Trasparente, alla quale si rinvia per la conoscenza della banca dati resa disponibile sul web in formato aperto.

Per saperne di più, visualizza il seguente link  www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29.page  e le sub-sezioni distinte per materia soggetta ex lege all’obbligo di pubblicazione, sopra richiamate. 



New → L’obbligo di pubblicazione in materia di amministratori nominati da organi giurisdizionali ex art. 15-ter del “Decreto Trasparenza”

Una novità introdotta dal D.Lgs. 97/2016, art. 14, è l’inserimento nel riformato D.Lgs. 33/2013 dell’art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi), in vigore dal 23/6/2016 ed a regime dal 23/12/2016.

Tale nuovo obbligo di pubblicazione si riferisce a due tipologie di ausiliari nominati dal giudice:

  1. ausiliari di cui al comma 1° dell’art. 15-ter(norma in vigore dal 23/6/2016 ma a regime dal 23/12/2016) e cioè gli «amministratori giudiziari» nominati dall'autorità giudiziaria per la custodia, la conservazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi  degli  articoli  35  del  Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), 104-bis del D.Lgs. 271/1989 (ATT. CPP), nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama, in relazione ai quali è istituito presso il Ministero della Giustizia, con modalità informatiche in un'area pubblica del sito istituzionale, l’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari di cui al D.Lgs. 14/2010, in cui sono indicati e liberamente visibili a chiunque acceda alla pagina web, senza che sia preventivamente richiesta alcuna autenticazione o identificazione, per ciascun iscritto, a decorrere dall’11/7/2016 i dati identificativi dell'Amministratore (escluso C.F.), l’ordine di appartenenza e l’indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a decorrere dal 3/7/2017 anche gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'Autorità Giudiziaria che li ha conferiti e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati;
    l’Albo in questione è operativo e consultabile ai link www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_25.page
    www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_3.page

    https://amministratorigiudiziari.giustizia.it/pst/RAG/AlboPubblico.aspx

    dall’11/7/2016, per la pubblicazione dell’elenco degli iscritti e per la funzione di iscrizione online, accedendo al portale dei servizi telematici della giustizia https//pst.giustizia.it, secondo le indicazioni fornite al seguente link: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_2_3.page;
    dal 3/7/2017, per la parte da compilare a cura degli Uffici Giudiziari, ai fini dell’inserimento dei dati richiesti e della relativa pubblica consultazione;

  2. ausiliari di cui al comma 3° dell’art. 15-ter e cioè i curatori, i commissari giudiziali ed i liquidatori giudiziali nell’ambito della disciplina in materia di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e succ. mod., in relazione alla quale è prevista l’istituzione presso il Ministero  della  Giustizia,  ai sensi dell’art. 28/4°c. del R.D. 267/1942, di un  Registro Nazionale nel  quale  confluiscono  i  provvedimenti  di  nomina  dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali ed i provvedimenti  di  chiusura  del fallimento e di omologazione del  concordato,  nonché  l'ammontare dell'attivo e del passivo delle  procedure  chiuse; il  registro  è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile  al  pubblico sul sito istituzionale;

    ai sensi dell’art. 15-ter/3°c. del Decreto Trasparenza, in tale registro vengono  altresì   annotati   i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale  in favore di ciascuno dei soggetti  di  cui  al  medesimo articolo  28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato  e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse;

    le disposizioni di cui al vigente 4° c. dell’art. 28 del R.D. 267/1942, sopra richiamato, sono state aggiunte dall’art. 5/1°c. lett. b), terzo cpv, del D.L. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. 132/2015 ed in vigore dal 21/8/2015; tali disposizioni, ai sensi dell’art. 23/4°c. del D.L. 83/2015, “acquistano efficacia decorsi sessanta  giorni  dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis,  comma  9-septies, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e, pertanto, la data di entrata in vigore del Registro Nazionale ex art. 28/4°c. del R.D. 267/1942 coinciderà con le seguenti scadenze: 6 mesi dal 21/8/2015 per l’adozione delle specifiche tecniche + altri 60 gg. dalla pubblicazione delle medesime sul sito internet del Ministero Giustizia.

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera nr. 1310 del 28 dicembre 2016  «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in merito ha precisato che, al fine di favorire la reperibilità dei dati, è opportuno che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero della Giustizia sia creata una sotto-sezione, all’interno di “Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti”, cui collegare tramite link le sezioni del sito istituzionale contenente i dati previsti dall’art. 15-ter/1° e 3°c. del “Decreto Trasparenza”.

Per la pubblicità degli incarichi conferiti dall’Autorità Giudiziaria agli Ausiliari del Giudice in generale, sono state avviate iniziative ministeriali a seguito della risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12/10/2016, in tema di poteri di vigilanza dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi agli Ausiliari del Giudice, nei settori civile e penale, nonché di pubblicità di tali incarichi sul sito istituzionale dell’Ufficio Giudiziario, con cadenza annuale, escluso ogni dato sensibile e previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio Giudiziario.

Per informazioni ed approfondimenti sul punto, si rinvia alle seguenti pagine del sito:

» Albo Nazionale Amministratori Giudiziari D.Lgs. 14/2010 presso Ministero Giustizia

» Registro Nazionale art. 28-R.D. 267/1942 presso Ministero Giustizia


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