Diritto di accesso civico “generalizzato”
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Aggiornato al 18/9/2018

3)- Il diritto di accesso civico “generalizzato” ex art. 5/2°c. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (c.d. Decreto Trasparenza)

La disciplina dell’accesso civico “generalizzato” è contenuta negli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, il cui art. 5/2°c., per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo “Decreto Trasparenza”.

Si rinvia, per i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e che, quindi, non possono essere oggetto di accesso civico “generalizzato”, ma semmai di accesso civico “semplice”, ai seguenti link:

Per approfondimenti sul quadro normativo e regolamentare vigente in materia, si rinvia ai contenuti della seguente sezione:

Amministrazione Trasparente: Presentazione

Riguardo ai principi che disciplinano l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, i limiti applicativi, le modalità operative generiche e generali per tutte le PP.AA., nonché quelle di dettaglio e specifiche per l’Amministrazione Giudiziaria, occorre far riferimento rispettivamente alla seguente documentazione:

  • Testo normativo di cui agli artt. 5 e 5-bis del c.d. “Decreto Trasparenza” (Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)

[Visualizza ALLEGATO_3_D.LGS._33_2013_97_2016]

  • Linee Guida ANAC nr. 1309 del 28/12/2016, recanti indicazioni operative sul diritto di accesso civico “generalizzato” (c.d. FOIA) ex art. 5/2°c.,

[Visualizza ALLEGATO_4_ANAC_ACCESSO_CIVICO_FOIA_LINEE_GUIDA_1309_28.12.2016]

nonché allegato a tale Guida Operativa contenente le risposte alle "domande poste frequentemente" (cc.dd. FAQ - Frequently Asked Questions) in materia di titolarità, ambito di applicazione e oggetto del diritto in questione, nonché dalla consultazione diretta della sezione “FAQ in materia di Trasparenza” del sito istituzionale dell’ANAC ai seguenti link:

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza

Accesso generalizzato (art. 5 comma 2)

  • Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nr. 2/2017 del 30/5/2017, in materia di «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)», che approfondisce, sul piano tecnico-operativo, gli aspetti procedurali dell’esercizio del diritto di accesso generalizzato, chiarendo ed attuando efficacemente le Linee Guida ANAC nr. 1309 del 28/12/2016; il documento è consultabile al seguente link del Dipartimento della Funzione Pubblica:

www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%E2%80%99accesso-civico

oppure direttamente al seguente pdf:

[Visualizza ALLEGATO_FUNZIONE PUBBLICA_CIRCOLARE 2_2017_ACCESSO GENERALIZZATO_FOIA]

  • Decreto emesso in data 18/10/2017 dal Ministero della Giustizia, recante modificazioni a pregresso Decreto del 3/2/2016, nonché le necessarie misure di attuazione funzionali all’esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato” di cui all'art. 5/2°c. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevedendo la competenza dell’Amministrazione Centrale (Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia) per dati, informazioni e documenti detenuti da un Ufficio Centrale e per quelli detenuti dall’Amministrazione Periferica la competenza del medesimo ufficio decentrato in quanto titolare dei dati, fermo restando che la domanda di accesso può essere presentata in sede sia centrale che periferica provvedendo la stessa Amministrazione all’inoltro al competente ufficio; il presente DM è consultabile al seguente link:

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC97119&previsiousPage=mg_1_29_22

percorso: Home » Strumenti » Amministrazione trasparente » Altri contenuti - Accesso civico

oppure direttamente al seguente pdf:

[Visualizza ALLEGATO_MG_CIRCOLARE 7.3.2018_ACCESSO GENERALIZZATO_LINEE GUIDA_DM 18.10.2017]

  • Circolare di dettaglio del Ministero della Giustizia emessa il 16/2/2018, nr. 55828 Prot. del 7/3/2018, denominata «Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato», consultabile al seguente link:

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22_2.page

percorso: Home » Strumenti » Amministrazione trasparente » Altri contenuti - Accesso civico » Accesso civico generalizzato

oppure direttamente al seguente pdf:

[Visualizza ALLEGATO_MG_CIRCOLARE 7.3.2018_ACCESSO GENERALIZZATO_LINEE GUIDA_DM 18.10.2017]

 

In particolare, con la Circolare di dettaglio del Ministero della Giustizia emessa il 16/2/2018, nr. 55828 Prot. del 7/3/2018, denominata «Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato», in conformità alle indicazioni della richiamata Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nr. 2/2017 del 30/5/2017, si recano indicazioni operative di carattere esclusivamente procedurale per gli Uffici Centrali e Periferici dell’Amministrazione Giudiziaria, al fine di procedere ad una gestione uniforme delle domande di accesso civico “generalizzato”.

Le indicazioni disciplinano separatamente le modalità di gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” a dati, documenti, o informazioni detenuti da Uffici dell’Amministrazione Centrale rispetto a quelle riguardanti Uffici dell’Amministrazione Periferica; per questi ultimi, tuttavia, per quanto non diversamente previsto, valgono le istruzioni operative dettate per gli Uffici dell’Amministrazione Centrale.

Per ulteriori informazioni, approfondimenti ed aggiornamenti in materia di accesso civico generalizzato, si consiglia la consultazione delle seguenti pagine del sito istituzionale del Ministero della Giustizia dedicate all’accesso civico ed alla pubblicazione di approfondimenti periodici (FOGLIO INFORMATIVO su ACCESSO GENERALIZZATO), illustrativi delle decisioni più significative adottate in relazione alle variegate richieste di accesso nel tempo presentate, nonché al Registro delle richieste di accesso:

» Altri contenuti - Accesso civico - www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page

►Funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato  ► Testo integrale della decisione

Min. Giustizia, DAG, Direzione Generale Giustizia Penale, provv. 28 giugno 2018 – Accesso civico generalizzato – D.Lgs. n. 33 del 2013 – Richiesta che persegua uno scopo esclusivamente personale del richiedente – Finalità egoistica – Mancanza di profili che rivelino la realizzazione delle finalità indicate all’art. 5, comma 2, cit. (cd. “funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato”) – Rigetto – Sussiste.

REGISTRO delle richieste di accesso, illustrativo della casistica delle domande già presentate.

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Accesso civico “"generalizzato” a dati, documenti o informazioni detenuti da Uffici dell’Amministrazione Centrale

Al fine di consentire l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato”, il Ministero della Giustizia all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nella pagina denominata  Altri contenuti - Accesso civico, al link  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page, dopo aver richiamato le LINEE GUIDA operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico “generalizzato” (alle quali si rinvia per la procedura in dettaglio), con riferimento a dati, documenti o informazioni detenuti da Uffici dell’Amministrazione Centrale, informa che la richiesta va presentata all’Ufficio del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia utilizzando a seconda del caso questi moduli:

Ecco i relativi pdf:

[Visualizza ALLEGATO_MG_DOMANDA_ ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO]

[Visualizza ALLEGATO_MG_RIESAME_ ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO]

Per la casistica delle domande già presentate, si consulti il REGISTRO delle richieste di accesso, al link www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page.

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Accesso civico “generalizzato” a dati, documenti o informazioni riguardanti Uffici dell’Amministrazione Periferica

La richiamata Circolare di dettaglio del Ministero della Giustizia emessa il 16/2/2018, nr. 55828 Prot. del 7/3/2018, denominata «Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato», prevede espressamente che qualora trattasi di dati, documenti o informazioni riguardanti Uffici dell’Amministrazione Periferica, quale è il Tribunale di Reggio Calabria, la richiesta di accesso civico “generalizzato” va inoltrata sul territorio in sede decentrata e sempre che non si tratti di atti giudiziari, cioè di atti processuali o di atti che siano espressione della funzione giurisdizionale, per i quali valgono le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali in materia (vedi l’approfondimento di cui al link www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/diritto-di-accesso-documentale-civico-semplice-o-generalizzato_391.html).

Per la procedura in dettaglio si rinvia alle menzionate LINEE GUIDA operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico “generalizzato”.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi.

L’esame dei documenti è gratuito, ma il rilascio di copia dei documenti, giusto quanto disposto con nota del Ministero della Giustizia n. 159481.U del 7/8/2018, è subordinato al pagamento degli importi dovuti per diritti di copia (informe o conforme, cartacea o su supporto informatico), da ultimo aggiornati con Decreto 4 luglio 2018 Ministero Giustizia - Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del d.p.r. n. 115/2002; le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente.

Qualora, infine, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è anche tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti (in atto l’imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) a partire dalla prima pagina e, qualora non sia rispettato il limite delle 25 righe per facciata, ogni 100 righe indipendentemente dal numero delle pagine; altra marca da bollo da € 16,00 deve essere apposta sulla richiesta di copia autentica; sono fatte salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all’ultimo aggiornamento della presente pagina web).

Qualora trattasi di dati, documenti o informazioni detenuti dal Tribunale di Reggio Calabria, l’Ufficio presso il quale gli interessati devono rivolgersi (o al quale trasmettere a mezzo servizio postale o posta elettronica), ai fini della presentazione della domanda di accesso ovvero dell’acquisizione di informazioni sulle modalità operative, è il seguente:

Tribunale di Reggio Calabria, Presidente del Tribunale, Palazzo CE.DIR., via Sant'Anna II Tronco – 89128  Reggio Calabria; indirizzi di posta elettronica istituzionale:

Certificata (P.E.C.):  [email protected],

Ordinaria (P.E.O.):   [email protected].

Ufficio del Funzionario Responsabile Sig.ra Francesca Pratticò, in assenza Ufficio Protocollo (tel. 0965.857.7980-83-84), c/o stanza 18 / torre due dx e torre tre sx / 3°piano; orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; martedì – giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.45 alle ore 15.15; Coordinatore D.ssa Giuseppina Artuso (Direttore Amministrativo), tel. 0965.857.7987, c/o stanza 22 / torre due dx – torre tre sx / 3°piano; per altre informazioni consulta la seguente pagina del portale Uffici Presidenza e Pers. Mag., Dirigenza e Pers. Amm., Segreterie e Protocollo.

Di seguito si riporta un FORMAT DI DOMANDA a titolo esemplificativo (doc e pdf), con le indicazioni suggerite dalla Circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2017 e dal Ministero della Giustizia:

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_DOMANDA_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_DOC]

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_DOMANDA_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_PDF]

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_INTERCALARE_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_DOC]

[Visualizza ALLEGATO_TRIB.RC_INTERCALARE_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_PDF]



 Per conoscere l’orario di apertura al Pubblico vai alla seguente pagina:

Orario
di apertura al Pubblico

 

 
Per i Contatti e l’Articolazione degli Uffici vai alla seguente pagina:

Contatti
Peo / Pec / Tel
Referenti

 

 Per la Dislocazione degli Uffici vai alla seguente pagina:

Mappa di orientamento dell’Utenza Organizzazione e Dislocazione Uffici, Cancellerie e Aule d’udienza

 

 

La normativa … semplificata

Di particolare interesse è l’introduzione del FOIA (Freedom Of Information Act, "atto per la libertà d’informazione"), operata dal D.Lgs. 97/2016, che consiste in una nuova forma di diritto di accesso civico ai dati e documenti pubblici, c.d. “generalizzato”, equivalente a quello sviluppatasi nel sistema giuridico anglosassone, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare, diversamente dall’accesso civico “semplice”.

La disciplina dell’accesso civico “generalizzato” è contenuta negli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”.

L’art. 5/2°c. del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, infatti, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto Trasparenza.

L'esercizio del diritto non è  sottoposto ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del richiedente; l'istanza  identifica  i  dati,  le informazioni o i documenti  richiesti, non  richiede  motivazione e può  essere  trasmessa  per  via  telematica.

L’istanza può essere presentata  alternativamente  all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure ad altro Ufficio indicato dall'amministrazione  nella  sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

Il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o cartaceo è gratuito, salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la  riproduzione  su supporti materiali.

Fatti   salvi   i   casi   di   pubblicazione    obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata  la  richiesta  di  accesso,  se individua soggetti controinteressati, ai sensi  dell'articolo  5-bis/2°c., è tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio di copia con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via telematica  per  coloro  che  abbiano  consentito   tale   forma   di comunicazione; entro   dieci   giorni   dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una  motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di  accesso. 

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la decisione è sospeso fino  all'eventuale   opposizione   dei controinteressati; decorso tale termine, la Pubblica  Amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Il  procedimento  di  accesso  civico  deve   concludersi   con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (o massimo 40 gg. se vi sono controinteressati) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.   

In    caso    di     accoglimento, l'Amministrazione   provvede   a   trasmettere   tempestivamente   al richiedente i dati o i documenti richiesti; In  caso  di accoglimento   della   richiesta   di   accesso   civico   nonostante l'opposizione del  controinteressato,  salvi  i  casi  di  comprovata indifferibilità,   l'amministrazione   ne   dà   comunicazione   al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o  i documenti richiesti non prima  di  quindici  giorni  dalla  ricezione della  stessa  comunicazione  da  parte  del  controinteressato.  

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono  essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti  dall'articolo 5-bis.

Il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa  amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di  mancata risposta entro il termine dei 30 gg. di cui sopra,  il  richiedente  può presentare richiesta di riesame  al  Responsabile per la prevenzione  della  corruzione  e  per la trasparenza (RPCT),  che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi  di cui all'articolo 5-bis/2°c., lett. a), il suddetto RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta; a decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è  sospeso,  fino  alla ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non superiore  ai   predetti   dieci   giorni.

Avverso   la   decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta  di  riesame, avverso quella del Responsabile per la prevenzione  della  corruzione  e  per la trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al  Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116  del  Codice  del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010, n. 104.

Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso,  il controinteressato può presentare richiesta di riesame al  Responsabile per la prevenzione  della  corruzione  e  per la trasparenza,  che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti  dal  Capo II, nonché le diverse forme di accesso  degli  interessati  previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dell’art. 5-bis, l'accesso civico di cui all'articolo 5/2°c., è  rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria  ed  economica  dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5/2°c., è altresì  rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

  1. la protezione dei  dati  personali,  in  conformità  con  la disciplina legislativa in materia; 
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi  compresi  la  proprietà  intellettuale,  il  diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di cui all'articolo 5/2°c. è escluso  nei  casi di segreto di Stato e negli  altri  casi  di  divieti  di  accesso  o divulgazione previsti  dalla  legge,  ivi  compresi  i  casi  in  cui l'accesso è subordinato dalla  disciplina  vigente  al  rispetto  di specifiche condizioni, modalità o limiti,  inclusi  quelli  di  cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Restano fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla normativa vigente.

Se i limiti di cui  sopra  riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti  del  documento  richiesto,  deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

I limiti di cui sopra si applicano  unicamente  per  il periodo nel quale la protezione è giustificata  in  relazione  alla natura del dato.

L'accesso civico non può essere negato ove, per  la tutela degli interessi di cui sopra,  sia  sufficiente  fare ricorso al potere di differimento.

 

L’Ufficio Giudiziario periferico e l’accesso civico “generalizzato”

In materia di accesso civico “generalizzato”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha redatto, ai sensi dell’art. 5-bis/6°c. del Decreto Trasparenza, le Linee Guida nr. 1309 del 28/12/2016, recanti indicazioni operative sul diritto di accesso civico “generalizzato” (c.d. FOIA) ex art. 5/2°c. [Visualizza ALLEGATO_4_ANAC_ACCESSO_CIVICO_FOIA_LINEE_GUIDA_1309_28.12.2016]; a tale Guida Operativa è allegato un documento contenente le risposte alle "domande poste frequentemente" (cc.dd. FAQ - Frequently Asked Questions) in relazione a titolarità, ambito di applicazione e oggetto del diritto in questione.

Nel documento di seguito richiamato, in formato pdf, tratto integralmente dalle indicazioni dell’ANAC nr. 1309 del 28/12/2016, si è cercato di evidenziare i contenuti della Guida Operativa maggiormente correlati all’Ufficio Giudiziario periferico, al fine di comprendere i possibili risvolti applicativi e, soprattutto, le numerose esclusioni e limitazioni ex lege (per materia, contenuto o temporali) al pieno esercizio del nuovo diritto di accesso c.d. “generalizzato” all’interno di un Tribunale Ordinario:

[Visualizza ALLEGATO_4-BIS_IL FOIA IN TRIBUNALE]

Infatti, è pur vero … che, con il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, l’ordinamento ormai può dirsi decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, che ha assunto la valenza prioritaria di principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini (vedi Guida Operativa ANAC);

… che l’accesso generalizzato, alla luce della normativa vigente, è pienamente configurabile come la regola e non più l’eccezione, nel senso che il Legislatore del D.Lgs. 97/2016 (con un capovolgimento di prospettiva) ha posto l’informazione, la conoscibilità e l’accessibilità come principio generale del “favor trasparenza”, rispetto al quale la riservatezza, il segreto, le esclusioni e le limitazioni, di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente (vedi Guida Operativa ANAC);

ma … è opportuno acquisire, nel contempo, la consapevolezza che la “libertà d’informazione” è, di fatto, temperata e limitata dalla previsione ex lege di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati), giuridicamente tutelati, che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione incondizionata di certe informazioni da parte delle PP.AA. e che, pertanto, la divulgazione diffusa dovrà, in determinate circostanze, essere compressa o addirittura esclusa (vedi Guida Operativa ANAC).


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